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REGOLAMENTO


"COORDINAMENTO UMBRO A21L "

(Approvato nella seduta del 21 marzo 2005)

 

ARTICOLO 1

Denominazione

E’ costituito un coordinamento regionale umbro volontario tra Enti locali denominato "COORDINAMENTO UMBRO DELLE AGENDE 21 LOCALI ".

 

 

ARTICOLO 2

Scopo

IL coordinamento, che non ha scopo di lucro e la cui adesione non prevede costi associativi, è una struttura organizzativa, tecnico-politica, i cui rappresentanti si impegnano a promuovere sui propri territori e a diffondere i principi della sostenibilità e di Agenda 21 finalizzati a dar vita ad un coordinamento sul territorio per Agenda 21 facendo riferimento al Centro Regionale per l'Informazione, la Documentazione e l'Educazione Ambientale - CRIDEA in sinergia e collaborazione con il coordinamento AGENDA 21 LOCALI ITALIANE.

La finalità che persegue il coordinamento umbro è quella di costituire per le Amministrazioni e tutti gli Enti aderenti, un luogo di scambio di buone prassi e di elaborazione di strategie e politiche comuni e condivise tra Enti di varia natura, attori della comunità locale.

Per il raggiungimento di tale scopo il coordinamento in particolare si impegna a:

promuovere, diffondere e valorizzare i principi e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile e in generale esperienze positive di sviluppo sostenibile e di Agenda 21 Locale in corso a livello territoriale e locale;

favorire e potenziare lo scambio di informazioni sui temi relativi all’Agenda 21 Locale tra gli Enti e gli operatori coinvolti;

facilitare e promuovere occasioni per la costituzione di partenariati su progetti di Agenda 21 locale ed eventuali candidature delle Amministrazioni aderenti a progetti comunitari e iniziative regionali, nazionali ed internazionali;

attivare iniziative promozionali e culturali di diffusione dei principi della sostenibilità;

svolgere ogni altra attività ed iniziativa utile a promuovere e coordinare processi di Agenda 21 locale come strumento per realizzare uno sviluppo sostenibile;

collaborare attivamente con il Coordinamento Nazionale A21L per la promozione reciproca e per concertare, organizzare e realizzare iniziative congiunte sul tema dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 21 Locale;

concorrere alla definizione e attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall’Associazione del Coordinamento Nazionale A21L;

svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.

 

 

ARTICOLO 3

Durata

La durata del coordinamento è a tempo indeterminato.

 

 

ARTICOLO 4

Soci ordinari

Possono iscriversi come soci ordinari Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali che, sottoscrivendo le Carte di Aalborg o Goteborg e Ferrara, abbiano promosso, adottato, realizzato - o intendano adottare nel breve periodo - un piano d'azione Agenda 21 Locale o comunque altre iniziative significative e funzionali alle finalità di cui all'art.2, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza.

Sono soci ordinari i soggetti di cui sopra che aderiscono al coordinamento regionale.

Tutti i soci ordinari aderenti al coordinamento umbro possono:

- esprimere il diritto di voto per l'approvazione di decisioni all'interno dell'Assemblea;

- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali;

- partecipare alle attività ed alle manifestazioni indette dal coordinamento;

- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo del coordinamento;

- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini del coordinamento.

 

L'adesione al coordinamento impegna i soci ordinari ad:

aderire alla Carta di Aalborg;

avviare l'attivazione delle procedure di Agenda 21 locale;

destinare all'Agenda 21 locale risorse economiche, umane e strumentali;

aderire all’Associazione del Coordinamento Nazionale A21L e ad essere quindi in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

 

 

ARTICOLO 5

Soci sostenitori

Partecipano altresì a pieno titolo alla vita e alle iniziative del coordinamento umbro, quei soggetti - diversi da quelli di cui all'art.4 - persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, associazioni imprenditoriali, associazioni sindacali, soggetti privati ed ogni altro ente anche non riconosciuto che, condividendo gli scopi del coordinamento, assumano - o intendano assumere nel breve periodo - un impegno attivo per il raggiungimento degli scopi sociali.

L’attività prevalente di questi soggetti non deve essere in contrasto o incompatibile con le finalità perseguite dal coordinamento.

Le richieste di partecipazione sono vagliate dal Consiglio Direttivo che decide sulla loro ammissibilità in base alla significatività delle attività svolte in relazione agli scopi del coordinamento.

Per tutti i soci sostenitori non c’è l’obbligo di adesione all’Associazione del Coordinamento Nazionale A21L.

I soci sostenitori hanno diritto, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento del coordinamento a:

- partecipare all'Assemblea e alle riunioni sociali senza diritto di voto;

- partecipare alle attività e alle manifestazioni indette dal coordinamento;

- ricevere le pubblicazioni e il materiale associativo del coordinamento;

- presentare nelle riunioni sociali lavori, studi ed esperienze utili al perseguimento dei fini sociali del coordinamento;

- usufruire del materiale informativo bibliografico disponibile presso il coordinamento.

 

 

ARTICOLO 6

Indicazione degli Organi del Coordinamento

Sono organi del coordinamento:

- l'Assemblea degli associati;

- il Consiglio Direttivo;

- il Referente del coordinamento regionale nonché Presidente

- il Vicepresidente;

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Sono organi operativi del coordinamento regionale:

La Segreteria.

 

 

ARTICOLO 7

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. I Soci ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, ma in ogni caso nessun socio può rappresentare per delega più di un altro socio.

 

 

ARTICOLO 8

Modalità di convocazione dell'Assemblea

Gli associati sono convocati in Assemblea almeno una volta all'anno dal Presidente insieme alla Segreteria mediante comunicazione scritta quali ad esempio via e-mail, via fax o via lettera, inviata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata con le medesime modalità quando ne facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei soci ordinari, oppure due membri del Consiglio Direttivo.

Le modalità di convocazione dell'assemblea straordinaria sono le medesime di quelle previste per l'ordinaria.

 

 

ARTICOLO 9

Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

a) determina l'indirizzo generale dell'attività del coordinamento e approva il Regolamento;

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

c) elegge il Referente del coordinamento regionale nonché Presidente;

d) elegge il Vicepresidente;

e) delibera su argomenti che il presente Regolamento nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni del Regolamento del coordinamento, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo;

b) delibera lo scioglimento del coordinamento, determinandone le modalità.

 

ARTICOLO 10

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Referente del coordinamento regionale nonché Presidente; in sua mancanza ne assume le funzioni il Vicepresidente; in mancanza anche di quest’ultimo l'Assemblea nomina il Presidente dell’Assemblea scegliendolo fra i legali rappresentanti degli associati presenti. Il Presidente dell'Assemblea è affiancato dalla Segreteria. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dalla Segreteria.

 

 

ARTICOLO 11

Modalità e quorum per le deliberazioni assembleari

L'Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci ordinari ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei soci ordinari e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci ordinari ed in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci ordinari.

Le votazioni dell'assemblea avvengono a scrutinio palese. Di volta in volta, inoltre, potranno essere invitati rappresentanti di Enti pubblici e/o privati e singole persone non soci ordinari o sostenitori, con facoltà del Presidente dell'Assemblea di dare anche a tali invitati la parola.

 

ARTICOLO 12

Consiglio Direttivo: composizione e durata della carica

Il coordinamento è amministrato da un Consiglio Direttivo composto dal Referente del coordinamento regionale nonché Presidente, dal Vicepresidente, dai soggetti capofila dei Forum d'Area di cui all'A21 Regionale e d'Area vasta e da altri membri designati dall’Assemblea. I consiglieri rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vicepresidente decadono automaticamente nel momento in cui cessano dalle funzioni di rappresentanza dell'Ente di provenienza il quale provvede a designare il nuovo rappresentante in seno all'organismo.

 

 

ARTICOLO 13

Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo è investito, salvo quanto previsto nell'atto costitutivo, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del coordinamento.

Il Consiglio Direttivo può deliberare accanto al Presidente ed alla Segreteria, la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, elabora e svolge il programma di attività del coordinamento al fine del perseguimento degli scopi del regolamento.

Il Consiglio Direttivo al proprio interno elegge il Presidente.

 

 

ARTICOLO 14

Il Referente del coordinamento regionale/Il Presidente

Il Referente del coordinamento regionale/Presidente ha la rappresentanza del coordinamento e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, dirige e coordina le attività e le iniziative del coordinamento e riferisce dell’attività del Coordinamento regionale al Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta ogni anno.

In particolare rappresenta il coordinamento all'esterno, presiede l'Assemblea ed il Direttivo e assume le eventuali determinazioni urgenti che si rendessero necessarie per il buon funzionamento del coordinamento, fatta salva la ratifica del Direttivo e dell'Assemblea, ove necessario.

Il Presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

Il Presidente, al termine del proprio mandato, avvenuta l’elezione del nuovo Presidente, assume il ruolo di "Past President" e partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Direttivo sino alla determinazione del nuovo Past President.

Il Presidente è coadiuvato nelle funzioni di rappresentanza del coordinamento dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente resta in carica due anni.

 

 

ARTICOLO 15

Segreteria

Il Referente del coordinamento regionale/Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno, a loro disposizione, una Segreteria permanente, che, secondo le direttive del Consiglio e sotto la supervisione del Presidente, coordina e realizza le iniziative deliberate dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo; provvede inoltre alle formalità relative alla convocazione dell'assemblea ed alla predisposizione dei supporti organizzativi necessari alle attività associative.

 

 

ARTICOLO 16

Sede

La segreteria organizzativa del coordinamento fa riferimento al CRIDEA (Centro Regionale per l'Informazione, la Documentazione e l'Educazione Ambientale) - Regione Umbria ed ha sede in Perugia, presso la DIREZIONE POLITICHE TERRITORIALI AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE, Piazza Partigiani, 1.

 

ARTICOLO 17

Istituzione di Gruppi di Lavoro e loro funzione

Secondo gli indirizzi dell’Assemblea e in accoglimento delle proposte degli associati, il Consiglio Direttivo istituisce Gruppi di Lavoro quale strumento d’analisi, d’approfondimento e di confronto sulle tematiche di rilevante interesse per il coordinamento.

Possono far parte dei Gruppi di Lavoro anche tecnici esperti.

L'organizzazione del lavoro per Gruppi caratterizza l'articolazione della struttura del coordinamento, garantendo, nella distinzione dei compiti e dei ruoli, il massimo grado di coerenza, efficacia e partecipazione.

 

ARTICOLO 18

Scioglimento del coordinamento

Lo scioglimento del coordinamento è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci ordinari.

 

ARTICOLO 19

Modifiche del Regolamento

Il Presente Regolamento - fatte salve le disposizioni di cui al precedente art.11 - è modificabile con deliberazione dell'Assemblea.

 

F.TO: Il Presidente

 

F.TO: I soci