La certificazione EMAS
Che cos'è...
L'EMAS - Eco Management and Audit Scheme - nasce dall'emanazione, da parte del Consiglio delle Comunità Europee, del Regolamento 1836 del 29 giugno 1993 su adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit.
L'EMAS è un regolamento per l'adozione di un Sistema di Gestione Ambientale - SGA - che consente la registrazione del proprio sito in un apposito elenco dell'Unione Europea riservato alle imprese che gestiscono il loro impatto ambientale secondo standard elevati.
Si definisce Sistema di Gestione Ambientale - SGA -:
"Quella parte del sistema di gestione complessivo che comprende la struttura organizzativa, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire ed attuare la politica ambientale."
A cosa serve...
Obiettivo fondamentale dell'SGA :
migliorare l'efficienza ambientale di un'impresa consentendole di avere una conoscenza reale degli aspetti ambientali più rilevanti nella propria attività.
Vantaggi che un'azienda ottiene dall'implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale:
-
riduzione dei costi derivanti da una migliore gestione dell'energia e delle materie prime;
-
maggiore competitività;
-
miglioramento dell'immagine aziendale;
-
diminuzione della possibilità di mancato adempimento degli obblighi legislativi;
-
migliori rapporti con le autorità pubbliche;
-
riduzione delle polizze assicurative per danno ambientale;
Va detto che… il Sesto Programma Ambientale dell'Unione Europea, le cui linee programmatiche sono contenute nella comunicazione e nella proposta di direttiva adottate dalla Commissione Prodi il 24 gennaio 2001, prevede divieti e misure fiscali contro chi inquina come anche incentivi alla produzione e al consumo ecologico.
Fasi di adozione...
Fasi per l'adozione di un SGA
- definizione e adozione della politica ambientale finalizzata al rispetto delle normative e al continuo miglioramento delle prestazioni ambientali. In pratica si tratta di un documento in cui sono fissati gli obiettivi ed i principi d'azione dell'impresa riguardo all'ambiente ivi compresa la conformità alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia ambientale;
- realizzazione di un'analisi ambientale iniziale che concerna l'esame e la valutazione degli effetti ambientali delle attività dell'impresa e la compilazione di un registro di quelli individuati come importanti. Ciò comporta la presa in considerazione di:
- emissioni controllate e incontrollate nell'atmosfera;
- scarichi controllati e incontrollati nell'acqua o nella rete fognaria;
- rifiuti solidi e di altro tipo, in particolare rifiuti pericolosi;
- contaminazione del terreno;
- utilizzazione del terreno, di acqua, di combustibili e di energia e di altre risorse naturali;
- scarico di energia termica, rumore, odori, polveri, vibrazione e impatto visivo;
- incidenza su settori specifici dell'ambiente e degli ecosistemi.
Ciò comporta gli effetti derivanti, o che possono derivare, in conseguenza di:
- condizioni operative normali;
- condizioni operative anormali;
- incidenti, imprevisti e possibili situazioni di emergenza;
- attività passate, presenti e previste.
- redazione di un programma ambientale che deve comprendere:
- la definizione in conseguenza dei risultati dell'analisi degli obiettivi specifici per l'attuazione della politica ambientale. In pratica devono essere definiti, in un documento, gli obiettivi e le attività specifici dell'impresa per una migliore protezione dell'ambiente in un determinato sito;
- la pianificazione delle attività, dei tempi, delle risorse finanziarie ed umane necessarie per raggiungere gli obiettivi specifici. Ciò comporta che, una volta individuate le funzioni, le attività e i processi che incidono o possono incidere sull'ambiente e che sono significativi per la politica e gli obiettivi dell'impresa, esse debbano essere pianificate prestando particolare attenzione a predisporre:
- istruzioni operative documentate che definiscano le modalità di esecuzione dell'attività sia da parte degli addetti dell'impresa che da parte di terze persone che agiscono per suo conto. Tali istruzioni devono essere approntate per situazioni in cui la loro mancanza potrebbe portare a violazioni della politica ambientale;
- procedure relative agli acquisti e agli appalti per garantire che i fornitori e coloro che agiscono per conto dell'impresa si conformino alla politica ambientale dell'impresa, per quanto di questa politica li riguarda;
- sorveglianza e controllo delle caratteristiche pertinenti del processo (ad esempio flussi di effluenti ed eliminazione dei rifiuti);
- sistemi di approvazione di processi e apparecchiature previsti;
- criteri relativi all'efficienza, da specificare nella forma di norme scritte.
L'impresa ha inoltre l'onere di predisporre i meccanismi per la sorveglianza. Ciò significa che per ogni attività o settore deve:
- individuare e documentare l'informazione da ottenere relativa alla sorveglianza;
- specificare e documentare le procedure di sorveglianza da applicare;
- determinare e documentare i criteri di accettabilità e gli interventi da compiere se i risultati non sono soddisfacenti;
- valutare e documentare la validità delle informazioni relative alla sorveglianza precedentemente ottenute se si constata che i sistemi di sorveglianza sono deficitari.
Deve infine essere prevista in caso di inosservanza della politica, degli obiettivi o delle norme dell'impresa in materia di ambiente, meccanismi d'inchiesta e per l'adozione interventi correttivi per:
a) accertare la causa;
b) stabilire un piano di azione;
c) avviare azioni preventive ad un livello corrispondente ai rischi constatati;
d) effettuare controlli per garantire l'efficacia delle azioni preventive;
e) registrare qualsiasi cambiamento nelle procedure a seguito di azioni correttive.
- determinazione di una struttura organizzativa responsabile della gestione del sistema e definizione di responsabilità e competenze ambientali, (corredata di documenti della responsabilità, dei poteri e delle interrelazioni del personale chiave che gestisce, esegue e sorveglia le attività che influiscono sull'ambiente). Deve essere in ogni caso nominato un rappresentante della direzione, con potere e responsabilità per assicurare l'attuazione e il mantenimento del sistema di gestione;
- adozione di misure per la comunicazione e la formazione del personale. E' necessario provvedere affinché il personale a tutti i livelli sia consapevole:
- dell'importanza di rispettare la politica e gli obiettivi ambientali e le esigenze applicabili nell'ambito del sistema di gestione introdotto;
- delle possibili ripercussioni ambientali delle proprie attività lavorative e dei vantaggi per l'ambiente legati a una migliore efficienza;
- del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nel conformarsi alle politiche e agli obiettivi ambientali e alle esigenze del sistema di gestione;
- delle possibili conseguenze della deviazione dalle procedure operative approvate;
- istituzione di un programma di audit interno per verificare periodicamente i rendimenti ambientali. I programmi di audit ambientale del sito devono definire per iscritto gli obiettivi di ciascun audit o ciclo di audit, compresa la frequenza dell'audit per ciascuna attività che non può, in ogni caso, essere prevista ad intervalli superiori ai tre anni.
Fasi operative...
Fasi operative di un SGA:
- attuazione del programma ambientale;
- verifica del sistema attuata attraverso audit interni. L'audit ambientale interno di un sito può essere effettuato da revisori dell'impresa, oppure da persone od organismi esterni che operano per conto dell'impresa. Nell'audit ambientale devono essere trattati i seguenti aspetti:
- Valutazione, controllo e riduzione delle incidenze dell'attività in questione sulle varie componenti dell'ambiente.
- Gestione, risparmio e scelte energetiche.
- Gestione, risparmio, scelta e trasporto delle materie prime; gestione e risparmio dell'acqua.
- Riduzione, riciclaggio, riutilizzazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
- Valutazione, controllo e riduzione del rumore all'interno e all'esterno dello stabilimento.
- Scelta dei nuovi processi di produzione e modifiche dei processi di produzione.
- Gestione dei prodotti (progettazione, imballaggio, trasporto, uso e smaltimento).
- Efficienza e prassi ambientali di appaltatori, subappaltatori e fornitori.
- Prevenzione e riduzione degli incidenti ambientali.
- Definizione di apposite procedure di emergenza qualora si verifichino incidenti ambientali.
- Informazione e formazione del personale riguardo ai problemi ambientali.
- Informazione esterna riguardo ai problemi ambientali.
Il processo di audit deve comprendere in particolare le seguenti fasi:
- comprensione dei sistemi di gestione;
- valutazione dei lati forti e deboli dei sistemi di gestione;
- raccolta di risultanze pertinenti;
- valutazione delle constatazioni dell'audit;
- preparazione delle conclusioni dell'audit;
- relazione alla direzione sulle constatazioni e sulle conclusioni dell'audit
Il processo di audit deve essere completato con la preparazione e l'applicazione di un piano relativo ad un'adeguata azione correttiva.
- riesame da parte della direzione: ciò significa fissare, alla luce dei risultati dell'audit obiettivi volti al costante miglioramento dell'efficienza ambientale e rivedere adeguatamente il programma ambientale per consentire il conseguimento di tali obiettivi nel sito.
Come ottenere la Certificazione EMAS...
Solo una volta reso operativo un SGA è possibile chiedere la certificazione ambientale EMAS.
Per ottenere la certificazione è necessario
- elaborare una dichiarazione ambientale specifica per ciascun sito sottoposto ad audit. La dichiarazione ambientale viene redatta in seguito all'analisi ambientale iniziale e al completamento di ogni audit o ciclo di audit successivo. E' prevista pure la realizzazione (obbligatoria tranne eccezioni specifiche art. 5 comma.6) di dichiarazioni ambientali semplificate annuali che deve evidenziare le variazioni dei dati rispetto alla precedente.
La dichiarazione ambientale è concepita per il pubblico ed è redatta in forma concisa e comprensibile. Possono esservi allegati documenti tecnici.
La dichiarazione ambientale comprende in particolare i seguenti elementi:
- una descrizione delle attività dell'impresa nel sito in questione;
- una valutazione di tutti i problemi ambientali rilevanti connessi con le attività in questione;
- un compendio dei dati quantitativi concernenti le emissioni inquinanti, la produzione di rifiuti, il consumo di materie prime, di energia e acqua, il rumore e, se del caso, altri aspetti ambientali rilevanti;
- altri fattori relativi all'efficienza ambientale;
- una presentazione della politica, del programma e del sistema di gestione dell'ambiente applicati dall'impresa nel sito in questione;
- la scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva;
- il nome del verificatore ambientale accreditato.
Le dichiarazioni ambientali successive alla prima devono porre in evidenza le variazioni di rilievo rispetto alla dichiarazione precedente.
- far esaminare la politica, il programma, il sistema di gestione, la procedura di analisi o di audit e la dichiarazione o le dichiarazioni ambientali al fine di accertarne la conformità alle esigenze espresse dal R. 1836/93 e far convalidare le dichiarazioni ambientali da parte di un Verificatore ambientale accreditato.
Il verificatore ambientale accreditato, che deve essere indipendente dal revisore del sito, è tenuto a verificare:
a) se è stata fissata la politica ambientale e se essa soddisfa le esigenze del R. 1836/93;
b) se il programma e il sistema di gestione ambientali sono stati stabiliti e sono operativi nel sito e se essi sono conformi alle pertinenti esigenze;
c) se l'analisi e l'audit ambientali sono svolti in conformità delle pertinenti esigenze;
d) se i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale sono attendibili e se la dichiarazione include in modo adeguato tutte le rilevanti questioni ambientali relative al sito.
- comunicare e chiedere la registrazione delle dichiarazioni ambientali convalidate all'organismo competente (Comitato per in materia di Ecoaudit - ANPA) dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento. L'organismo competente registra un sito e gli conferisce un numero di registrazione non appena gli sia pervenuta una dichiarazione ambientale convalidata e l'eventuale quota di registrazione ed accerti che il sito soddisfa tutte le condizioni imposte dal R 1836/93. Esso informa la direzione del sito della registrazione dello stesso.
Le informazioni da comunicare agli organismi competenti per ottenere la registrazione sono:
- Denominazione dell'impresa.
- Denominazione e localizzazione del sito.
- Descrizione sintetica delle attività svolte nel sito (riferimenti ai documenti allegati
- Nome e indirizzo del verificatore ambientale accreditato che ha convalidato la dichiarazione allegata.
- Termine par la presentazione della successiva dichiarazione ambientale convalidata.
Alla domanda devono essere allegate:
- una descrizione sintetica del sistema di gestione ambientale;
- una descrizione del programma di audit stabilito per il sito;
- la dichiarazione ambientale convalidata.
Ogniqualvolta l'organismo competente concluda che il sito non soddisfa più tutte le condizioni
richieste il sito è cancellato dal registro e la direzione del sito ne è informata.
L'elenco di tutti i siti registrati nella Comunità è pubblicato ogni anno dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- portare alla conoscenza del pubblico le dichiarazioni ambientali in modo appropriato nello Stato interessato previa registrazione del sito in questione.
Differenze tra EMAS ed ISO...
Nel 1996 l'ISO ha pubblicato le norme ISO 14000 ottenendo così una normalizzazione degli strumenti di gestione ambientale a livello internazionale.
- ISO 14001 e 14004: gestione ambientale
- ISO 14010, 14011 e 14012: valutazioni ambientali
- ISO 14020, 14021, 14022 e 14023: etichetta ecologica
- ISO 14031: attuazione ambientale
- ISO 14040, 14041, 14042 e 14043: valutazione del ciclo di vita
La certificazione ambientale ISO in Italia si è notevolmente sviluppata negli ultimi anni…
ANDAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 IN ITALIA
SITI CERTIFICATI

…I fattori che ne hanno determinato la crescita sono molteplici: l'internazionalizzazione dei mercati, l'esigenza di accrescere l'efficienza e la competitività delle imprese e la concessione di incentivi economici da parte dei Governi e delle Istituzioni per favorire l'adozione di tali modelli. Al fine di perseguire una politica ambientale per il Paese, non è pensabile rimandare tale decisione all'arbitrarietà delle singole imprese ma è necessario supportare l'applicazione di questi strumenti attraverso incentivi alle aziende, instaurando e perseguendo un dialogo con la Pubblica Amministrazione e promuovendo uno snellimento normativo.
La norma ISO 14001…rappresenta uno standard per la definizione di criteri per la realizzazione ed adozione di un sistema di gestione ambientale all’interno di un’azienda attraverso l’analisi delle ricadute sull’ambiente della propria attività, la definizione di obiettivi di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, la verifica periodica del raggiungimento di tali obiettivi.
La norma non specifica i livelli di prestazione ambientale, cosa che ne permette l’applicazione in organizzazioni con diverso grado di "maturità ambientale". Tuttavia è richiesto il rispetto della normativa ambientale e l’impegno per un miglioramento continuo, per il raggiungimento del quale il sistema di gestione ambientale fornisce il quadro operativo.
A differenza dell’EMAS, le ISO sono concepite su base privatistica, la certificazione viene cioè rilasciata da organismi che operano sulla base di regole e procedure proprie, definite in concerto con i propri soci, l’EMAS è invece un sistema che coinvolge soggetti pubblici dei singoli stati e che opera in accordo con quanto previsto da una legge dello stato.
La differenza sostanziale risiede nell'Ente Certificatore che per il Regolamento EMAS è a carattere istituzionale (Commissione Europea Ecolabel ed Ecoaudit) mentre nel caso dell'ISO è a carattere assolutamente privatistico.
Le attività necessarie alla definizione e all’ottenimento della registrazione del sistema, sono le stesse di quelle previste dall’EMAS con delle piccole differenze:
- la conformità al sistema legislativo nel caso dell’EMAS deve essere rispettata in tutti i suoi aspetti, nel caso delle ISO è sufficiente che l’azienda abbia fatto tutto il possibile per conseguirla;
- l’analisi ambientale non è obbligatoria nel caso delle ISO ma viene "consigliata", nel caso dell’EMAS è obbligatoria;
- la dichiarazione ambientale obbligatoria nel caso dell’EMAS, è invece una funzione facoltativa di "comunicazione al pubblico" nel caso delle ISO.
Oltre a queste differenze procedurali ve ne sono altre che riguardano principalmente i soggetti coinvolti nei processi decisionali e gli ambiti di estensione degli standard. Le ISO, infatti, sono degli standard riconosciuti ed adottabili a livello internazionale a differenza dell’EMAS che può essere richiesto ed adottato solo per i siti industriali operanti all’interno dei confini comunitari.
La ISO è uno standard internazionale senza limiti di applicabilità per le diverse attività produttive ed aree geografiche. E' applicabile a livello mondiale e vi possono partecipare tutte le imprese appartenenti a qualsiasi settore.
Gli aspetti che differenziano le due norme sono riassunti schematicamente nella tabella seguente
Differenze tra EMAS ed ISO 14001 |
Norma |
EMAS Regolamento CEE 1836/93 |
ISO 14001 |
Tipologia | Norma volontaria | Norma volontaria |
Documentazione | Documento poco strutturato | Documento strutturato |
Applicazione | Unione Europea | Ambito applicativo internazionale |
Soggetti | Siti produttivi | Organizzazioni in senso lato |
Tipologia | Generalmente attività industriali | Tutte le attività |
Analisi iniziale | Analisi ambientale iniziale obbligatoria | Analisi ambientale iniziale raccomandata |
Dichiarazione ambientale | Dichiarazione ambientale obbligatoria | Dichiarazione ambientale non obbligatoria |
Scopo | Miglioramento continuo e rispetto normative ambientali |
Ente Certificatore | Commissione Europea Ecolabel ed Ecoaudit - Verificatori ambientali accreditati | Organizzazione privata |
Il nuovo Regolamento EMAS II…
Nel febbraio 2001 è stato approvato dalla Commissione Europea il nuovo testo del regolamento EMAS II (Regolamento C.E. n.761/2001), basato sull'adesione volontaria degli operatori economici verso un sistema di gestione aziendale finalizzato al miglioramento continuo degli aspetti ambientali.
Attualmente nel nostro Paese le imprese, insieme alle autorità locali, stanno mostrando un interesse sempre maggiore verso EMAS II, considerato ormai uno strumento di programmazione dello sviluppo ambientale del loro territorio.
Con il nuovo regolamento EMAS II la registrazione viene allargata anche ai settori non industriali ed, in particolare modo, ai servizi. Ecco perché si può dire che EMAS rappresenta la nuova frontiera della politica ambientale europea.
Si potrà peraltro applicare l' "EMAS di territorio", identificabile con un'area industriale nella quale vi siano più organizzazioni indipendenti, o con un distretto industriale oppure con un insieme di amministrazioni (es.: Comuni, consorzi di Comuni, ecc.).
- Organizzazioni che operano in un unico sito;
- Organizzazioni che operano in più siti;
- Organizzazioni per le quali non può essere definito un vero e proprio sito (aziende di trasporti, di erogazione di acqua, gas, ecc.;
- Organizzazioni che controllano siti temporanei (imprese di costruzioni);
- Organizzazioni indipendenti che operano in un'area limitata e che chiedono di registrarsi come un'unica comune organizzazione (aree industriali);
- Piccole imprese che producono identici o simili prodotti o servizi (distretti dove sono presenti molte PMI);
- Autorità locali e istituzioni governative (Comuni).
Risulta di fondamentale importanza la perfetta integrazione, prevista dal nuovo regolamento EMAS II, con la norma ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale (SGA).
GLI ADEMPIMENTI…
Per ottenere la registrazione EMAS II è necessario:
- Analisi ambientale iniziale.
- Programma ambientale e un sistema di gestione ambientale (SGA).
- Dichiarazione ambientale validata da un verificatore accreditato dal Comitato EMAS.
Un segnale importante è rappresentato dal fatto che il nuovo regolamento EMAS II richieda esplicitamente agli Stati membri di tenere in considerazione la registrazione EMAS nell'elaborazione della legislazione ambientale e nei relativi controlli.
Perché la registrazione EMAS si affermi è importante il suo pieno riconoscimento anche da parte delle autorità di controllo. La data dell'8 marzo 2001 segna un cambiamento, con l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge 93/2001 recante "Disposizioni in campo ambientale". L'articolo 18 è infatti dedicato alla semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione del sistema comunitario EMAS.
Le autorizzazioni all'esercizio degli impianti e dell'iscrizione all'Albo gestori rifiuti, secondo la nuova disposizione, potranno essere automaticamente rinnovate attraverso l'autocertificazione da quelle imprese che risultino registrate EMAS. Tali autorizzazioni riguardano le leggi sull'aria, l'acqua, i rifiuti e l'Ippc (Integrated prevention pollution control) previsto dal decreto legislativo 372/99.
Anche questo è un segnale importante: l'attenzione del mercato e della pubblica amministrazione dovrà rivolgersi alle imprese che sanno creare valore anche attraverso il consenso e la leadership sul territorio. I protagonisti di questo sviluppo non sono pertanto solo le imprese, ma tutte le parti interessate fino al consumatore finale, sempre più attento alle caratteristiche ecologiche dei prodotti e del modo in cui vengono realizzati.
In questa ottica, risulta anche chiaro che i vantaggi che conseguono sono collettivi, poiché interessano le imprese ed i loro azionisti, i lavoratori ed il loro senso di appartenenza all'impresa, le Istituzioni e gli Organi controllo, il rapporto con i cittadini e con il territorio. La condivisione di valori comuni, tra tutti questi diversi interlocutori, rappresenta evidentemente una semplificazione nel dialogo e nei rapporti e non può che favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese.
Registrazioni EMAS in Europa
marzo 2001

Come possiamo notare in Germania la certificazione ambientale ha riscontrato il maggiore sviluppo, considerando il fatto che alle aziende aderenti al Regolamento EMAS sono stati concessi incentivi finanziari e semplificazioni amministrative. L'azione della Pubblica Amministrazione nella promozione del Sistema di Gestione Ambientale è strategico in un'ottica di sviluppo del sistema industriale italiano.
In Italia questi strumenti sono solo in parte presenti e, nella maggior parte dei casi, non ancora conosciuti. Occorre dunque promuovere progetti di sostegno alle imprese, diversamente, non intravedendosi ancora dei vantaggi unanimemente riconosciuti, saranno solo le aziende più lungimiranti a ritenere la gestione ambientale una variabile strategica della loro organizzazione.
Dimensioni delle aziende registrate EMAS in Italia

Dal grafico emerge che…ancora oggi, la certificazione ambientale e la registrazione EMAS interessano per lo più le imprese di media o grande dimensione.
Le organizzazioni multinazionali risultano essere naturalmente più sensibili, data la necessità per il management di avere una maggiore garanzia di controllo anche sulle filiali più remote. Risulta invece indispensabile trasmettere questi valori anche nelle piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto industriale italiano. Questo sarà più facile con il nuovo regolamento EMAS II.